STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE EURO-TC
European Treatment Centers for Drug Addiction
(Centri terapeutici europei per la tossicodipendenza)
(Approvato il 27.11.1998)
§ 1 - Ragione sociale e sede
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La ragione sociale dell'associazione è 'EURO-TC' European Treatment Centers for Drug Ad-diction.
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Ha sede a Obersulm 5, Friedrichshof.
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Risulta iscritta nel registro delle associazioni.
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L'anno amministrativo coincide con l'anno solare.
§ 2 - Scopo
L'associazione persegue esclusivamente e direttamente scopi di interesse pubblico ai sensi del-la sezione "Scopi che beneficiano di agevolazioni fiscali" del Codice Tributario del 1977 (§§ 51 ss C.T.) nella versione attualmente in vigore.
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Nel perseguire i propri obiettivi l'associazione è indipendente da partiti politici e confessioni re-ligiose.
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L'associazione ha carattere europeo ed è aperta alla cooperazione intra ed extraeuropea.
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Scopi dell'associazione sono la promozione degli interventi dei propri membri volti alla ri-du-zio-ne della domanda di droga o alla promozione del miglioramento delle proposte per la pre-venzione e il trattamento terapeutico nonché il reinserimento sociale e professionale:
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la consulenza e l'assistenza al lavoro eseguito presso strutture ambulatoriali, semi-ambu-la-to-riali e di ricovero;
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la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale pe-da-go-gi-co e terapeutico specializzato;
in particolare:
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assistenza scientifica al lavoro pratico;
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elaborazione di criteri internazionali di valutazione e standard qualitativi;
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promozione della cooperazione internazionale;
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elaborazione e promozione di strategie di prevenzione primaria e assistenza alla loro attua-zione;
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collaborazione alle strategie miranti al reinserimento dei tossicodipendenti nel mercato del la-voro europeo;
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promozione di sostegno alle strategie pedagogiche e terapeutiche per il trattamento dei tossi-co-dipendenti e loro familiari.
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Attività di pubbliche relazioni; in particolare:
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organizzazione di conferenze europee specializzate e simposi scientifici;
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esecuzione di perizie;
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pubblicazione e diffusione di lavori scientifici e informazioni specialistiche;
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scambi di esperienze e cooperazione nell'ambito di circoli di esperti;
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promozione della propria rappresentanza presso istituzioni internazionali ed europee.
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§ 3 - Altruismo
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L'associazione è attiva in modo altruistico; non persegue prioritariamente scopi di lucro pro-pri.
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Le risorse dell'associazione possono essere esclusivamente destinate a scopi statutari. Gli asso-ciati non possono essere destinatari, in qualità di membri dell'associazione, di alcuna ri-sorsa prelevata dai fondi dell'associazione.
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All'atto del recesso dall'associazione, dello scioglimento della stessa o della sua estinzione, i membri non percepiscono alcuna quota parte del patrimonio associativo.
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Nessuno può essere favorito con spese estranee allo scopo perseguito dall'associazione o re-munerazioni sproporzionatamente elevate.
§ 4 - Adesione
Possono diventare membri dell'associazione persone fisiche e giuridiche che sostengono gli scopi dell'associazione di cui al §2. Sono consentiti tre tipi di adesioni all'associazione:
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membro ordinario
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membro associato
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membro onorario
I diritti e gli obblighi delle tre figure di associati vengono definiti dall'assemblea degli associati su proposta della presidenza.
La richiesta di adesione all'associazione è presa in esame dalla presidenza. L'esito dell'esame deve essere confermato dalla successiva assemblea degli associati.
Il recesso di un associato è consentito al termine dell'esercizio commerciale con un termine di preavviso di due mesi mediante dichiarazione scritta da presentarsi alla presidenza.
Nell'eventualità in cui un associato si renda responsabile di gravi violazioni degli obiettivi e degli in-teressi dell'associazione ovvero malgrado i solleciti del caso sia in mora da oltre un anno con il pagamento della quota associativa, la presidenza ha facoltà di escludere l'associato mede-si-mo con effetto immediato. Prima della delibera deve essere concessa all'associato la facoltà di gius-tificarsi. Una delibera di espulsione può essere impugnata in sede di assemblea degli asso-ciati.
L'adesione all'associazione si estingue automaticamente al momento dell'estinzione della per-so-na giuridica e alla morte della persona fisica ovvero al decadimento delle condizioni previste per l'ammissione.
§ 5 - Quote associative
Gli associati versano quote associative dell'ammontare fissato con delibera dell'assemblea degli associati.
§ 6 - Organi
Gli organi dell'associazione sono i seguenti:
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l'assemblea degli associati
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la presidenza
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i/le rappresentanti speciali di cui al § 30 del Codice Civile
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il comitato scientifico e sociale
Possono inoltre essere istituiti circoli di lavoro e commissioni tecniche.
§ 7 - Assemblea degli associati
L'assemblea degli associati si compone dei membri ordinari, associati e onorari. Godono del di-rit-to di voto solo i membri ordinari. L'assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta l'anno presso la sede dell'associazione.
I soci si riuniscono in assemblee straordinarie convocate qualora lo richieda l'interesse stesso dell'as-sociazione ovvero 1/3 di tutti gli associati presenti alla presidenza una domanda motivata di convocazione.
La convocazione dell'assemblea degli associati avviene per iscritto tramite invito rivolto dal presi-dente con un anticipo di due mesi e con la contemporanea notifica dell'ordine del giorno provvisorio.
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Devono essere presentati per iscritto all'assemblea degli associati, per la delibera di approvazione e il discarico della presidenza, il bilancio di esercizio e i commenti al bilancio di esercizio. L'assemblea degli associati decide a maggioranza semplice degli associati presenti. Gli associati non presenti possono farsi rappresentare mediante procura scritta. Ciascun associato può rappresentare al massimo, mediante procura, due altri associati.
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Le funzioni dell'assemblea degli associati sono:
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l'elezione della presidenza,
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l'elezione del presidente tra le fila della presidenza eletta,
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il discarico della presidenza,
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l'approvazione del bilancio preventivo di esercizio,
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la definizione della quota associativa.
Le decisioni riguardano:
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partecipazioni a società e adesione ad altre associazioni
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aspetti fondamentali dell'attività dell'associazione,
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adesione di nuovi o espulsione di associati.
L'assemblea degli associati delibera a maggioranza di 3/4 degli associati presenti sulle seguenti questioni:
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modifiche dello statuto e
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estinzione dell'associazione.
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§ 8 - Presidenza
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La presidenza si compone del/della presidente, di fino un massimo di 2 suoi/e rappresentan-ti e di al massimo altri due membri della presidenza
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Per presidenza ai sensi del § 26 del CC si intende la presidenza costituita dal presidente e dai suoi due vice. Essi rappresentano giudizialmente ed extragiudizialmente l'associazione. Cias-cuno di essi è dotato individualmente del potere di rappresentanza.
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I membri della presidenza vengono nominati dall'assemblea degli associati a maggioranza semplice e rimangono in carica tre anni.
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I membri della presidenza devono provenire dalle file dei membri ordinari.
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Non possono essere eletti membri della presidenza più di due rappresentanti di uno stesso Paese.
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I membri della presidenza eleggono tra di loro, dopo l'elezione del presidente da parte dell'assemblea degli associati, i due vicepresidenti.
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Ogni membro della presidenza eletto rimane in carica sino all'elezione del suo successore. Qualora un membro della presidenza cessi dall'ufficio anzitempo, il suo successore dovrà essere eletto alla successiva assemblea dei soci.
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La presidenza delibera a maggioranza.
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Le delibere della presidenza possono, in casi di urgenza, essere adottate per iscritto o telefonicamente.
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Le modifiche allo statuto richieste per motivi formali dalle autorità di controllo, dall'autorità giudiziaria e fiscale possono essere eseguite autonomamente dalla presidenza ma per le stesse è richiesta la conferma da parte della successiva assemblea degli associati.
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Presentazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio commerciale. Il bilancio pre-ventivo deve essere presentato all'assemblea degli associati per l'approvazione in occa-sione dell'ultima riunione dell'assemblea degli associati dell'esercizio commerciale in corso.
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Si tengono almeno due riunioni annuali della presidenza.
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La presidenza ha l'obbligo di presentare per iscritto alla prima assemblea degli associati dell'anno la relazione annuale sull'esercizio precedente.
§ 8a - Rappresentanti speciali ai sensi del § 30 C.C.
La presidenza ha facoltà di nominare uno o più amministratori. In caso di nomina di più amministratori l'associazione sarà rappresentata in comune da due amministratori.
Possono essere designate ad assolvere le funzioni di amministratore anche persone giuridiche e fisiche facenti parte degli associati.
L'amministratore o gli amministratori hanno il compito di organizzare e dirigere l'ufficio amministrativo dell'associazione con l'incarico di sostenere la presidenza nell'assolvimento delle seguenti funzioni:
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assistenza agli associati
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organizzazione delle assemblee dei soci
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coordinamento del lavoro della presidenza
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tenuta della contabilità corrente
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redazione del bilancio preventivo
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redazione del bilancio consuntivo annuale
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coordinamento dei singoli progetti dell'associazione
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acquisizione di finanziamenti per la gestione dei progetti in corso
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acquisizione di finanziamenti per la gestione corrente di un ufficio amministrativo
§ 8b - Ufficio amministrativo
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La sede dell'ufficio amministrativo viene stabilita all'unanimità dalla presidenza.
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La lingua scritta di lavoro è l'inglese.
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L'ufficio amministrativo deve occuparsi della concessione di ulteriori finanziamenti inte-gra-tivi da parte della Comunità Europea e di altri donatori.
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L'ufficio amministrativo viene diretto da un rappresentati speciale ovvero da un membro della presidenza.
§ 9 - Notifica delle deliberazioni
Le deliberazioni della presidenza e dell'assemblea dei soci devono essere depositate per iscritto e firmate dal presidente di turno dell'assemblea e dal segretario della riunione.
P>Decisions of the Board and of the General Meeting have to be set down in writing and signed by the respective chairman and by the person charged to take the minutes of the meeting.
§ 10 - Consiglio scientifico e sociale
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La presidenza può nominare un consiglio per la durata della sua carica.
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Il consiglio si compone di un massimo di nove persone.
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Il consiglio ha il compito di assistere e consigliare la presidenza nello svolgimento dei suoi incarichi.
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Il consiglio definisce il proprio regolamento interno.
§ 11 - Scioglimento dell'associazione e costituzione del patrimonio
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Per le delibere recanti modifiche allo statuto e le delibere di scioglimento dell'associazione è richiesta la maggioranza di ¾ dei membri ordinari presenti in occasione dell'assemblea dei soci. La decisione può essere adottata solo previo congruo avviso riportato nell'invito a par-tecipare all'assemblea dei soci.
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In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione o di abbandono dello scopo perseguito sino a quel momento, il patrimonio dell'associazione è devoluto ad una organizzazione europea no-profit e qualora ciò non fosse possibile, al Deutscher Pari-tä-ti-schen Wohlfahrtsverband (Confederazione paritetica tedesca di beneficenza) di Franco-forte con l'incarico di destinarlo direttamente ed esclusivamente ad attività di promozione istituzionale nel settore dell'assistenza ai tossicodipendenti.
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